Testi di legge e politiche europee



Il Governo ha varato il nuovo decreto di urgenza con misure a sostegno del comparto agricolo, decreto noto come DL Agricoltura


Pubblicato in GU n 112 del 15 maggio il nuovo decreto di urgenza con misure a sostegno del comparto agricolo, il decreto noto con DL Agricoltura.

La normativa vieta, tra l'altro, l'installazione di pannelli fotovoltaici a terra nelle zone classificate come agricole. Questo cambiamento mira a preservare la qualità e l'utilizzo del suolo dedicato all'agricoltura. Atto di "buon senso" secondo il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, che assicura che gli impianti agrivoltaici compatibili con l'agricoltura non saranno influenzati dalla nuova norma.  1,1 miliardi di euro di incentivi previsti dal PNRR per l'agrivoltaico. Tuttavia, il governo rassicura che i progetti già pianificati procederanno come previsto, senza impatti significativi sull'ambiente o sulla disponibilità di terreni non utilizzati per l'agricoltura.

Sintesi delle misure approvate e in particolare, cosa si prevede per il credito d'imposta ZES per le imprese del comparto agricolo.

1) DL Agricoltura: alcune delle misure a sostegno delle imprese

Tra le novità del decreto-legge n 63 già noto come DL Agricoltura che introduce disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale, si prevede:

  • la sospensione della parte capitale della rata dei mutui o dei finanziamenti a favore delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che abbiano subito una riduzione di fatturato;
  • la rimodulazione della disciplina del credito d'imposta, riconosciuto per il 2024, a favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli o in quello della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano l'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella zona economica speciale (ZES) unica;
  • la facoltà, per le imprese agricole colpite dalla "moria del kiwi", di accedere agli interventi del Fondo di solidarietà nazionale;
  • l'introduzione del divieto di installazione di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra e di aumento della estensione di quelli già esistenti, nelle zone classificate come agricole dai piani urbanistici, fatti salvi gli impianti finanziati nel quadro dell'attuazione del PNRR, quelli relativi a progetti di agrovoltaico e quelli da realizzare in cave, miniere, aree in concessione a Ferrovie dello Stato e ai concessionari aeroportuali, aree di rispetto della fascia autostradale, aree interne ad impianti industriali;
  • misure di contrasto alla peste suina africana come il potenziamento dell'utilizzo delle Forze armate e l'attivazione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nei rispettivi elenchi territoriali e disponibili nell'attività di contrasto al fenomeno;
  • misure di contrasto alla diffusione della brucellosi, e altre.


2) Credito ZES imprese agricole per investimenti effettuati entro il 15.11.24

Si prevede per l'anno 2024, alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano l'acquisizione di beni strumentali, indicati nel comma 2, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022 - 2027, è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico, nel limite massimo di spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2024.
Per le finalità suddette sono agevolabili gli investimenti, effettuati fino al 15 novembre 2024, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio,
nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, che rispettino le condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.

Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50 per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato.

Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 50.000 euro.

Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità di accesso al beneficio nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di
assicurare il rispetto del limite di spesa.



Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prende avvio il cambio di paradigma dell'intero settore agroalimentare nazionale. Gli stanziamenti principali diretti per il settore agricolo, a cui si affiancano altri progetti condivisi con altri ministeri, sono i seguenti:
* 800 milioni per la logistica;
* 1,5 miliardi per il cosiddetto Agrisolare;
* 500 milioni per l'ammodernamento delle macchine agricole;
* 1,2 miliardi, nel fondo complementare, per i Contratti di Filiera;
* 2 miliardi per lo sviluppo delle produzioni e delle tecnologie inerenti il biogas e il biometano;
* 880 milioni per gli invasi e il sistema irriguo.



LEGGE REGIONALE 8 maggio 2014, n. 24 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 maggio 2014, n. 25/R

Art.1 Principi generali e finalità

1. La Regione, nello spirito dei principi fissati dall'articolo 45 della Costituzione e dall'articolo 4 dello Statuto regionale, riconosce il ruolo economico, sociale e culturale dell'impresa cooperativa, non solo quale parte integrante del sistema imprenditoriale toscano, ma anche quale soggetto economico caratterizzato da democrazia interna, con un forte radicamento sul territorio e una naturale propensione alla responsabilità sociale d'impresa, in grado di contribuire all'evoluzione del modello socio-economico regionale... omissis


DECRETO-LEGGE

recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per fronteggiare la grave crisi che ha colpito i settori olivicolo-oleario, agrumicolo e lattiero caseario del comparto del latte ovi-caprino, e di sviluppare un piano di interventi per il recupero della capacità produttiva e sostenere concretamente le imprese agricole che versano in situazione di crisi anche per il perdurare degli effetti dei danni causati dagli eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e dalle infezioni di organismi nocivi ai vegetali;

Considerata la straordinaria necessità e urgenza di intervenire per sostenere le imprese agricole dei settori olivicolo-oleario, agrumicolo e lattiero caseario del comparto del latte ovi-caprino, altamente strategici per la nostra alimentazione nella complessa opera di ammodernamento, rafforzamento e recupero della solidità economica delle imprese agricole operanti nelle rispettive filiere, attraverso interventi finanziari finalizzati alla ristrutturazione del debito;

Considerata l'emergenza del mercato del latte ovino e dei prodotti lattiero-caseari da esso derivati, e l'urgenza di intervenire per favorire la qualità e la competitività del latte ovino attraverso il sostegno ai contratti e agli accordi di filiera, l'adozione di misure temporanee di regolazione della produzione, compreso lo stoccaggio privato dei formaggi ovini a DOP, nonché attraverso la ricerca, il trasferimento tecnologico e gli interventi infrastrutturali nel settore di riferimento;

Vista la necessità di consentire un accurato monitoraggio sulle produzioni lattiero casearie realizzate sul territorio nazionale o provenienti da Paesi dell'Unione Europea o da Paesi terzi, con la rilevazione dei quantitativi delle consegne di latte ovino e caprino, analogamente a quanto già previsto dall'articolo 151 del Regolamento Ue 1308/2013 per il latte vaccino;

Vista la necessità di adempiere a quanto stabilito dalla decisione della Corte di Giustizia 24 gennaio 2018, n.C-433/15 in materia di prelievo supplementare del latte;

Considerata la straordinaria necessità e urgenza di riordinare le relazioni commerciali nel settore agroalimentare, in coerenza con la politica agricola comune (PAC), con l'obiettivo di tutelare i redditi degli imprenditori agricoli e garantire una maggiore trasparenza nelle relazioni contrattuali, nonché di rafforzare la competitività del settore agroalimentare e assicurare una maggiore tutela dei consumatori attraverso una riqualificazione delle tecniche di allevamento e dei relativi standard;

Visto il susseguirsi di calamità naturali dovute anche ai cambiamenti climatici che richiedono interventi di sostegno economico straordinari;

Vista la necessità e l'urgenza di ridurre gli sprechi del latte e ridestinare il prodotto nell'ambito dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del .............. 2019;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge

Capo I

Misure di sostegno al settore lattiero caseario

ART. 1

(Misure di sostegno al settore lattiero caseario del comparto del latte ovino)

1. Al decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n.160, dopo l'articolo 23, è aggiunto il seguente:

"Art. 23.1 (Misure per la competitività della filiera e il miglioramento della qualità del latte ovino e dei suoi derivati)1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, un Fondo con una dotazione iniziale pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, destinato a favorire la qualità e la competitività del latte ovino attraverso il sostegno ai contratti e agli accordi di filiera, l'adozione di misure temporanee di regolazione della produzione, compreso lo stoccaggio privato dei formaggi ovini a denominazione di origine protetta (DOP), nonché attraverso la ricerca, il trasferimento tecnologico e gli interventi infrastrutturali nel settore di riferimento.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, tenendo conto, fra l'altro, delle specificità territoriali, con particolare riguardo alle aree di montagna, della consistenza numerica dei capi bestiame, dell'adozione di iniziative volte a favorire l'imprenditoria giovanile, nonché della promozione della qualità dei prodotti made in Italy.

3. Per gli interventi di cui al comma 1, il contributo è concesso ad ogni singolo produttore, nel rispetto dei massimali stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145."

ART. 2

(Disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino)

1. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, è inserito il seguente:

"Art. 3-bis. (Disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino) 1. Al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino, considerate le particolari criticità produttive e la necessità di recupero e rilancio della produttività e della competitività, è riconosciuto, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019, un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 1, la disciplina dell'istruttoria delle relative richieste nonché i relativi casi di revoca e decadenza.

3. Per gli interventi di cui al presente articolo, il contributo è concesso in identico ammontare ad ogni singolo produttore, nel rispetto dei massimali stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.

4. Agli oneri previsti per l'assegnazione dei contributi di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.".

ART. 3

(Monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi dell'Unione Europea e da Paesi terzi)

  • Allo scopo di consentire un accurato monitoraggio delle produzioni lattiero-casearie realizzate sul territorio nazionale, i primi acquirenti di latte crudo, come definiti dall'articolo 151, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, fermo restando quanto stabilito dall'allegato III, punto 9, del regolamento di esecuzione UE n. 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile 2017, per il latte vaccino, sono tenuti a registrare mensilmente, nella banca dati del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, i quantitativi di latte ovino, caprino e il relativo tenore di materia grassa, consegnati loro dai singoli produttori nazionali nonché di latte e prodotti lattiero-caseari semilavorati introdotti nei propri stabilimenti importati da altri Paesi dell'Unione europea o da Paesi terzi.
  • Le aziende che producono prodotti lattiero-caseari contenenti latte vaccino, ovino o caprino registrano mensilmente, per ogni unità produttiva, nella banca dati del SIAN, i quantitativi di ciascun prodotto fabbricato, i quantitativi di ciascun prodotto ceduto e le relative giacenze di magazzino.
  • Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  • Chiunque non adempie agli obblighi di registrazione di cui ai commi 1 e 2 entro il quinto giorno del mese successivo a quello al quale la registrazione si riferisce, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 20.000. Nel caso in cui le violazioni di cui al presente articolo riguardino quantitativi di latte bovino vaccino, ovino e caprino superiori a 500 ettolitri non registrati mensilmente nel rispetto del termine di cui al primo periodo, si applica la sanzione amministrativa accessoria del divieto di svolgere l'attività di cui ai commi 1 e 2 sul territorio italiano da sette a trenta giorni.
  • Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dal Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
  • Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, le regioni, gli enti locali e le altre autorità di controllo, nell'ambito delle rispettive competenze, esercitano i controlli per l'accertamento delle infrazioni delle disposizioni di cui al presente articolo.

ART. 4

(Modifiche all'articolo 8-quinquies del decreto legge 10 febbraio 2009, n.5 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33)

  • All'articolo 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, i commi 10, 10-bis e 10-ter sono sostituiti dai seguenti: "10. A decorrere dal 1° aprile 2019 la riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte, nei casi di mancata adesione alla rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione di cui al presente articolo, è effettuata ai sensi degli articoli 17, comma 1, e 18, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

10-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, sono determinati i termini e le modalità di trasmissione, in via telematica, all'agente della riscossione, dei residui di gestione relativi ai ruoli emessi dall'AGEA fino alla data del 31 marzo 2019, ai sensi del comma 10. La consegna dei residui è equiparata a quella dei ruoli, anche ai fini di cui agli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112.

10-ter. Per consentire l'ordinato passaggio all'agente della riscossione dei residui di gestione di cui al comma 10-bis, entro e non oltre la data del 15 luglio 2019, sono sospesi, con riferimento ai relativi crediti:

a) i termini di prescrizione;

b) le procedure di riscossione coattiva;

c) i termini di impugnazione e di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi.

10-quater. Le procedure di riscossione coattiva sospese ai sensi del comma 9-quater sono successivamente proseguite dall'agente della riscossione, che resta surrogato negli atti esecutivi eventualmente già avviati dall'AGEA e nei confronti del quale le garanzie già attivate mantengono validità e grado.".

  • Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° aprile 2019.
  • Il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo di cui al comma 1 è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

ART. 5

(Integrazione del Fondo indigenti)

  • Al fine di favorire la distribuzione gratuita di alimenti ad alto valore nutrizionale, la dotazione del fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come stabilita all'articolo 1, comma 399, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata, per l'anno 2019, di ulteriori 14milioni di euro, per l'acquisto di formaggi DOP fabbricati esclusivamente con latte di pecora, con stagionatura minima di 5 mesi, contenuto in proteine non inferiore al 24,5 per cento, umidità superiore al 30 per cento, cloruro di sodio sul tal quale inferiore al 5 per cento.
  • L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, previa notifica della misura effettuata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo.
  • Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte per l'anno 2019 nel Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59 nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Capo II

Misure di sostegno al settore olivicolo-oleario

ART. 6

(Gelate nella Regione Puglia nei mesi di febbraio e marzo 2018)

1. Le imprese agricole ubicate nei territori della Regione Puglia che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1° marzo 2018, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3 lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale.

2. La Regione Puglia può conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

ART. 7

(Misure a sostegno delle imprese del settore olivicolo-oleario)

  • Dopo l'articolo 4 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, è inserito il seguente:

"Art. 4-bis. (Misure a sostegno delle imprese del settore olivicolo-oleario) 1. Al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore olivicolo-oleario, considerate le particolari criticità produttive e la necessità di recupero e rilancio della produttività e della competitività, in crisi anche a causa degli eventi atmosferici avversi e delle infezioni di organismi nocivi ai vegetali, è riconosciuto, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019, un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 1 e per la disciplina dell'istruttoria delle relative richieste nonché i relativi casi di revoca e decadenza.

3. Il contributo di cui al comma 1 è concesso in identico ammontaread ogni singolo produttore, nel rispetto dei massimali stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.

4. Agli oneri previsti per l'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.".

ART. 8

(Norme per il contrasto della Xylella fastidiosa e di altre fitopatie)

  • Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

<<Art. 18-bis. (Misure di contrasto della Xylella fastidiosa e di altre fitopatie) 1. Al fine di proteggere l'agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività ad esse connessa, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri di cui all'articolo 6, comma 2-bis, della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e di quelli indicati nei provvedimenti di emergenza fitosanitaria.Le piante monumentali presenti nelle zone di cui all'articolo 6 della predetta decisione non sono rimosse se non è accertata la presenza dell'infezione, fermo restando il rispetto delle ulteriori misure stabilite dalla medesima decisione.

2. Nei casi di misure fitosanitarie derivanti da provvedimenti di emergenza, i Servizi fitosanitari competenti per territorio attuano tutte le misure ufficiali ritenute necessarie a evitare la possibile diffusione di una malattia, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche sui materiali di imballaggio, sui recipienti, sui macchinari o su quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi. A tale fine, gli ispettori fitosanitari e il personale di supporto, muniti di autorizzazione del servizio fitosanitario, previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, accedono ai luoghi in cui si trovano i vegetali e i prodotti vegetali, di cui all'articolo 2 del presente decreto, in qualsiasi fase della catena di produzione e di commercializzazione, nonché ai mezzi utilizzati per il loro trasporto e ai magazzini doganali, fatte salve le normative in materia di sicurezza nazionale ed internazionale.

3. Il proprietario, il conduttore o il detentore, a qualsiasi titolo, di terreni sui quali insistono piante infettate dagli organismi nocivi di cui al comma 1 che, quando l'infezione è conosciuta o manifesta omette di farne tempestiva denuncia ai Servizi fitosanitari competenti per territorio è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 a euro 30.000.

4. I medesimi soggetti di cui al comma 4, in caso di omessa esecuzione delle prescrizioni di estirpazione di piante infette dagli organismi nocivi di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 30.000 e gli ispettori fitosanitari, coadiuvati dal personale di supporto, muniti di autorizzazione del servizio fitosanitario, procedono all'estirpazione coattiva delle piante stesse. Chiunque impedisce l'estirpazione coattiva delle piante è soggetto alla sanzione di cui al primo periodo aumentata fino al doppio.

5. In caso di irreperibilità dei proprietari, dei conduttori o dei detentori a qualsiasi titolo dei terreni sui quali insistono piante infette dagli organismi nocivi di cui al presente articolo ovvero nell'ipotesi in cui questi rifiutino l'accesso ai fondi medesimi, gli ispettori fitosanitari ed il personale di supporto muniti di autorizzazione del servizio fitosanitario, per l'esercizio delle loro attribuzioni, accedono comunque a detti fondi al fine di attuare le misure fitosanitarie di urgenza di cui al comma 3. A tale scopo i servizi fitosanitari competenti per territorio possono richiedere al prefetto l'ausilio della forza pubblica.

6. All'attuazione della disposizione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.>>

2. Il comma 661 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145, è abrogato.

3. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera c-bis), è aggiunta la seguente: "c-ter) i piani, i programmi e i provvedimenti di difesa fitosanitaria adottati dal Servizio fitosanitario nazionale che danno applicazione a misure fitosanitarie di emergenza."

Capo III

Misure di sostegno al settore agrumicolo

ART. 9

(Misure a sostegno delle imprese del settore agrumicolo)

  • Dopo l'articolo 4 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge il 2 luglio 2015, n. 91, è inserito il seguente:

"Art. 4-bis. (Misure a sostegno delle imprese del settore agrumicolo) 1. Al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore agrumicolo, è riconosciuto, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019, un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 1 e per la disciplina dell'istruttoria delle relative richieste, nonché i relativi casi di revoca e decadenza.

3. Per gli interventi di cui al comma 1, il contributo è concesso in identico ammontare ad ogni singolo produttore, nel rispetto dei massimali stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.

4. Agli oneri previsti per l'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.".

Capo IV

(Ulteriori misure per il sostegno e la promozione

dei settori agroalimentari in crisi)

ART. 10

(Rifinanziamento Fondo di solidarietà nazionale)

1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2019.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n.145.

ART. 11

(Campagne promozionali o di comunicazione istituzionali)

1. Al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è destinata la somma di 2milioni di euro per l'anno 2019 per la realizzazione di campagne promozionali e di comunicazione istituzionale al fine di incentivare il consumo di olio extra-vergine di oliva, di agrumi e del latte ovi-caprino e dei prodotti da esso derivati.

2. Agli oneri previsti per l'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali

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